Unione di Comuni Verona Est
Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto

ASSEGNO DI INCLUSIONE ( EX REDDITO DI CITTADINANZA)

Pubblicata il 09/02/2024

Il Decreto Legge 04/05/2023 n. 48, convertito, con modificazioni dalla Legge 03/07/2023 n. 85, ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra l’altro, l’Assegno di Inclusione (Adi). L’Assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal 01°Gennaio 2024, quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale .
DESTINATARI
L’Assegno di Inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
  • Con disabilità (superiore al 67%);
  • Minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione.
 REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA MISURA
A) Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno Il richiedente l’Adi deve essere, alternativamente:
  • cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di altro Paese dell’Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • cittadino titolare dello status di protezione internazionale di cui al D.Lgs. 19/11/2007, n. 251 o dello status di apolide ai sensi del DPR 12/10/1992, n. 572.
 Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere, inoltre, residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
B) Requisiti reddituali
Il nucleo familiare del richiedente all’atto della presentazione della domanda e per tutta la durata della prestazione, deve essere in possesso, congiuntamente, di un’attestazione ISEE in corso di validità, del valore non superiore a 9.360 euro;

C) Beneficio Economico
L’Importo dell’Assegno di Inclusione è composto da un’integrazione del reddito familiare fino a € 6.000,00.= annui o di € 7.560,00.= se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
D) Come fare domanda
  • Direttamente dal sito internet dell’INPS (www.inps.it), accedendo tramite SPID , CNS (Carta Nazionale dei Servizi ) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata all’Adi;
  • Presso gli Istituti di Patronato e i Centri di Assistenza fiscale (CAF).
 INFORMAZIONI
Maggiori informazioni sono reperibili nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nel sito dell’INPS.
Quando la domanda sarà accolta dall’INPS i destinatari verranno contattati dal Servizio Sociale dell’Unione.
 

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